La disposizione dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 42, si applica alle rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in esecuzione del regio decreto 41 maggio 1922, n. 627, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' ai capitali che per i titolari delle rendite stesse fossero eventualmente garantiti in caso di morte.

Testo vigente dal 14 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-24;1553~art1 · fonte del testo