A coloro che sono in atto titolari di rendita a carico dell'assicurazione facoltativa, liquidata con le norme anteriori alla entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' concessa, a decorrere dal 1 luglio 1962, la facolta' di optare fra il trattamento in atto goduto e quello derivante dall'applicazione nei loro riguardi del metodo di liquidazioni previsto dai primi tre commi dello articolo 29 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218. L'articolo 29 indicato al comma precedente si applica anche agli iscritti nel soppresso ruolo delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie, nonche' alle pensioni a carico del ruolo stesso vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 11 settembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1338~art14 · fonte su Normattiva