L'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo e' posto a carico del Fondo per scopi di pubblica utilita' di cui all'articolo 15, terzo comma, del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966. L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato a prelevare dal Fondo stesso l'importo necessario ad integrare le riserve matematiche per la corresponsione delle rendite e dei capitali nella misura prevista dalla legge 12 febbraio 1955, n. 42.

Testo vigente dal 14 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-24;1553~art2 · fonte del testo