Per il beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge il personale interessato ha facolta' di presentare domanda al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Testo vigente dal 30 ottobre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-16;725~art2 · fonte su Normattiva