Il trattamento pensionistico decorre dall'entrata in vigore della presente legge ed e' liquidato sulla base della posizione o grado ricoperti nel ruolo diplomatico-consolare di cui all'articolo 1 della presente legge con recupero da parte del Ministero del tesoro dell'indennita' corrisposta ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427.

Testo vigente dal 30 ottobre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-16;725~art3 · fonte su Normattiva