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Il presidente della giunta regionale, in relazione agli indirizzi programmatici e territoriali della regione e nei limiti degli interventi realizzabili in base alla ripartizione dei contributi disposta ai sensi del precedente articolo 9, invia al comune, al richiedente, all'istituto di credito interessato ed al comitato per l'edilizia residenziale, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 11, il nulla osta di conformita' del programma costruttivo al vigente assetto territoriale. Decorso inutilmente il termine previsto dal comma precedente il nulla osta si intende irrevocabilmente concesso e ne e' data notizia, a cura dell'interessato, al comune, al comitato per l'edilizia residenziale ed all'istituto di credito interessato. Non meno del 75 per cento dei contributi previsti dall'articolo 9 della presente legge, esclusi quelli di cui al terzo e quarto comma dello stesso articolo 9, per la realizzazione di nuovi interventi, da effettuare in base al titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, e' destinato nelle singole regioni per programmi da realizzarsi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 7 giugno 1975 al 18 ottobre 1975
