Al finanziamento dell'anticipata assegnazione di fondi prevista dall'articolo 1 si provvede mediante:

  • a)i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere a), b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che sono versati sino al 31 dicembre 1977;
  • b)le somme relative alle anticipazioni autorizzate dal decreto-legge 1 maggio 1970, n. 210, convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419, e dall'articolo 67, lettera d), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' l'ulteriore anticipazione per la quale e' autorizzata la spesa di lire 38 miliardi da ripartire in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1976, di lire 20 miliardi nell'anno 1977 e di lire 8 miliardi nell'anno 1978;
  • c)i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonche' le altre attivita' derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 5 della citata legge 22 ottobre 1971, n. 865;
  • d)l'ulteriore apporto dello Stato di 600 miliardi. Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1976, di lire 300 miliardi nell'anno 1977, e di lire 100 miliardi nell'anno 1978. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978, sara' stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla lettera d) del precedente comma, che sara' coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalita' che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite. I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno ad apposito conto corrente, presso la Cassa depositi e prestiti da istituire ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Qualora il conto corrente istituito ai sensi del comma precedente non presenti sufficienti disponibilita' potranno essere temporaneamente utilizzati, salvo reintegro, i fondi depositati sui conti correnti istituiti ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Testo vigente dal 7 giugno 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-27;166~art6 · fonte su Normattiva