E' consentita l'anticipata erogazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alla corresponsione alle imprese della anticipazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, anche nel caso in cui, sia stata concessa l'anticipazione prevista dall'articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni. Per gli atti della Cassa depositi e prestiti relativi alla concessione ed erogazione dei mutui per interventi di edilizia residenziale pubblica, dei mutui previsti dalla legge 29 settembre 1964, n. 847, e dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' delle anticipazioni di cui all'articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni il riscontro di legittimita' della Corte dei conti e' successivo.
Testo vigente dal 7 giugno 1975
