Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla attuazione dei programmi costruttivi previsti dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166 e dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'aggiudicazione dell'appalto delle opere con offerte in aumento, per revisione di prezzi e per lavori che si rendano necessari in corso d'opera, e' autorizzata l'utilizzazione dei fondi disponibili sul conto corrente istituito dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166, che risultino eccedenti rispetto alle necessita' di finanziamento assicurate dalle lettere a) e c) del predetto articolo 6.

Testo vigente dal 17 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;513~art9 · fonte su Normattiva