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L'Amministrazione deve disporre la concessione del trattamento definitivo di pensione all'atto della cessazione dal servizio, e formare immediatamente il ruolo di pagamento nonche' il certificato di iscrizione. Il provvedimento che dispone la cessazione dal servizio, quello di liquidazione della pensione definitiva, il ruolo di spesa fissa ed il certificato predetto devono essere inviati contemporaneamente alla Ragioneria centrale insieme con i documenti prescritti, non piu' tardi di un mese dalla data della cessazione dal servizio. La Ragioneria centrale provvede all'immediata effettuazione degli adempimenti di sua competenza. Se la Corte dei conti accerta l'esistenza di errori materiali o l'illegittimita' dei provvedimenti previsti dal precedente comma, ne da' immediata comunicazione contemporaneamente all'Amministrazione interessata e alla Ragioneria centrale.
Testo in vigore dal 26 maggio 1952 al 9 ottobre 2010
