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Nel caso di decesso del pensionato, l'Ufficio provinciale del tesoro, che ha in carico la relativa partita, dispone, su domanda degli interessati, corredata dei documenti richiesti per la liquidazione definitiva, la corresponsione, in via provvisoria, alla vedova e agli orfani della pensione che ad essi compete a termini di legge. Analogamente gli Uffici provinciali del tesoro provvedono nei confronti degli orfani in caso di passaggio a nuove nozze della vedova pensionata.
Testo in vigore dal 26 maggio 1952 al 9 ottobre 2010
