Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1952 al 9 ottobre 2010. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono abrogati l'art. 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e le successive norme di estensione, riguardanti la perdita del diritto a pensione da parte della vedova nel caso che il matrimonio sia stato contratto senza il prescritto assentimento. E' del pari abrogato l'art. 182 del testo unico di cui al precedente comma riguardante la decadenza dal diritto a pensione per coloro che lascino trascorrere piu' di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento senza inoltrare la prescritta domanda o senza presentare i documenti giustificativi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-05-05;521~art8 · fonte del testo