Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1952 al 9 ottobre 2010. 123 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Quando vi siano fondati elementi per ritenere che siasi verificata decadenza dal diritto al godimento di pensione o assegno continuativo per la perdita della cittadinanza italiana nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, gli Uffici provinciali del tesoro richiedono all'interessato, con lettera raccomandata, la produzione del certificato di cittadinanza e provvedono a tutti gli altri accertamenti del caso. Qualora detto certificato non sia presentato entro tre mesi dalla richiesta, il pagamento degli assegni viene sospeso. Le somme eventualmente corrisposte dopo che si e' verificata la decadenza dal diritto al godimento della pensione e dell'assegno sono recuperate nei modi di legge. Nulla e' innovato per quanto concerne il pagamento delle pensioni o assegni e gli accertamenti relativi alla cittadinanza nei confronti dei titolari residenti all'estero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-05-05;521~art9 · fonte del testo