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[1]L'accertamento degli usi generali del commercio ha lungo secondo le norme seguenti:

[2]Il Ministero delle corporazioni esperisce le necessarie indagini e formula nelle varie materie uno schema degli usi, che viene comunicato ai Consigli provinciali delle corporazioni per le loro osservazioni.

[3]A seguito delle osservazioni dei detti Consigli, il Ministero redige il testo definitivo degli usi generali e lo trasmette alla Corporazione competente per l'approvazione.

[4]Conseguita l'approvazione, gli usi sono pubblicati a cura del Ministero in una raccolta degli usi generali del Commercio.

[5]Le modalita' per l'accertamento degli usi saranno determinate nel regolamento, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per le finanze.

Testo in vigore dal 29 aprile 1941 al 18 aprile 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-01-27;259~art1 · fonte del testo