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[1]La raccolta degli usi generali del commercio e' depositata presso il Ministero delle corporazioni e presso ciascun Consiglio provinciale delle corporazioni.

[2]L'autorita' giudiziaria e chiunque abbia interesse possono chiedere al Ministero copia autentica della raccolta o di singole parti di essa.

[3]Gli accertamenti di cui all'art. 1 della presente legge valgono fino a prova contraria. Gli usi non accertati possono accertarsi con ogni mezzo di prova.

Testo in vigore dal 29 aprile 1941 al 18 aprile 1947

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-01-27;259~art2 · fonte del testo