E' abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge. Per quanto non specificatamente menzionato nella presente legge e con essa non incompatibile o non in contrasto, rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Testo vigente dal 8 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1993-12-29;578~art6 · fonte su Normattiva