Art. 31 — Disposizioni vigenti e abrogate
Restano in vigore, ove non incompatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, della legge 18 aprile 1975, n. 110. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). Tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.
Testo vigente dal 9 ottobre 2010
