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Per gli acquisti a titolo oneroso di beni immobili da parte di Enti fieristici aventi personalita' giuridica e operanti sotto la vigilanza o il controllo governativo, stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge l'autorizzazione o l'approvazione della operazione di acquisto concessa dal Ministero al cui controllo l'Ente sia sottoposto, sostituisce a tutti gli effetti la autorizzazione di cui all'art. 17 del Codice civile e allo art. 5 delle disposizioni di attuazione relative.

Testo in vigore dal 22 luglio 1959 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1959-06-30;491~art1 · fonte del testo