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Gli acquisti di beni immobili effettuati prima della entrata in vigore della presente legge dagli Enti di cui all'articolo che precede sono convalidati ad ogni effetto qualora il Ministero competente abbia autorizzato lo acquisto, o qualora lo approvi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione o l'approvazione deve essere trascritta presso l'Ufficio dei registri immobiliari ed annotata a margine della trascrizione dell'atto convalidato.

Testo in vigore dal 22 luglio 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-06-30;491~art2 · fonte del testo