Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale
Art. 12 — Revoca della misura cautelare ai fini della consegna
La misura cautelare e' sempre revocata:
- a)se dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i termini di cui all'articolo 714, comma 4, del codice di procedura penale senza che la corte d'appello di Roma si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;
- b)se la corte d'appello di Roma abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;
- c)se e' decorso il termine indicato nell'articolo 13, comma 7, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui e' disposta la consegna;
- d)se sono decorsi quindici giorni dalla data fissata per la presa in consegna da parte della Corte penale internazionale, senza che questa sia avvenuta. Il termine per la consegna puo' essere prorogato su richiesta della medesima Corte, nei limiti temporali indicati nella lettera a).
Testo vigente dal 8 gennaio 2013
