Art. 14 — Applicazione provvisoria della misura cautelare
Se la Corte penale internazionale ne fa domanda ai sensi degli articoli 59, paragrafo 1, e 92 dello statuto, l'applicazione della misura della custodia cautelare puo' essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:
- a)la Corte penale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona e' stato emesso un provvedimento restrittivo della liberta' personale e che intende presentare richiesta di consegna;
- b)la Corte penale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona. Ai fini dell'applicazione provvisoria della misura della custodia cautelare si osservano le disposizioni dell'articolo 11. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa e' revocata se entro trenta giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte della Corte penale internazionale con i documenti indicati dall'articolo 91 dello statuto.
Testo vigente dal 8 gennaio 2013
