Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale
Art. 9 — Partecipazione del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e del procuratore generale militare presso la corte militare d'appello alle consultazioni con la Corte penale internazionale
Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e il procuratore generale militare presso la corte militare d'appello assistono, se richiesti, alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo statuto.
Testo vigente dal 8 gennaio 2013
