Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale
Art. 10 — Delitti contro la Corte penale internazionale
All'articolo 322-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nel primo comma, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente: «5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale»;
- b)nella rubrica, dopo le parole: «alla corruzione di membri» sono inserite le seguenti: «della Corte penale internazionale o». Dopo l'articolo 343 del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 343-bis (Corte penale internazionale). - Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato e' commesso nei confronti:
- a)della Corte penale internazionale;
- b)dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;
- c)delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;
- d)dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale». All'articolo 368, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o ad un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale». All'articolo 371-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nel primo comma, dopo le parole: «richiesto dal pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o dal procuratore della Corte penale internazionale»;
- b)nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al procuratore della Corte penale internazionale». All'articolo 372 del codice penale, dopo le parole: «innanzi all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale». All'articolo 374, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «procedimento penale,» sono inserite le seguenti: «anche davanti alla Corte penale internazionale,». All'articolo 374-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nel primo comma, dopo le parole: «essere prodotti all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale»;
- b)nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla Corte penale internazionale». All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole:«davanti all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale». All'articolo 378, primo comma, del codice penale, dopo le parole:«investigazioni dell'autorita',» sono inserite le seguenti: «comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,» e le parole:«o a sottrarsi alle ricerche di questa» sono sostituite dalle seguenti:«o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti». All'articolo 380, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «dinanzi all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
Testo vigente dal 8 gennaio 2013
