La differenza tra il trattamento economico complessivo spettante dal 1 gennaio 1968 per paga, compreso ogni emolumento accessorio di carattere continuativo, e quello corrispondente, eventualmente superiore, goduto fino al 31 dicembre 1967 anche in applicazione della legge 6 agosto 1966, n. 636, e' conservata a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbire nei futuri miglioramenti economici di carattere generale.
Testo vigente dal 6 aprile 1968
