Art. 171
[2]Qualora l'ammontare dello stipendio netto derivante al personale dal primo inquadramento previsto dalla legge 2 marzo 1963, n. 307, risulta inferiore a quello netto in godimento prima dell'entrata in vigore della detta legge la differenza e' conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo. Ai procaccia in servizio alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 211; e' conservata come "assegno ad persona" la eventuale differenza fra il trattamento economico complessivo goduto alla data medesima e quello risultante dall'applicazione della citata legge n. 211; tale assegno e' assorbito per effetto di miglioramenti economici che, per qualsiasi causa, abbiano a verificarsi.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva