Nel primo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e' aggiunto il seguente n. 5): "5) dal fabbricato e dal terreno della ex Zecca di Stato siti in via Principe Umberto, 4, Roma, con gli annessi impianti e dotazioni, dal compendio tecnico e artistico della scuola dell'arte della medaglia e dal museo della Zecca, inclusi le monete, le medaglie, le fusioni e tutti gli altri oggetti artistici ivi esistenti. Sono esclusi dal patrimonio dell'Istituto le monete od i beni costituiti in deposito per conto dell'amministrazione dello Stato".

Testo vigente dal 6 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-04-20;154~art6 · fonte su Normattiva