Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri

Art. 3 — Decorrenza dell'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri

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Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e della difesa, saranno determinate la data a decorrere dalla quale il servizio di cui al precedente articolo 1 verra' assunto dall'Arma dei carabinieri, e le modalita' del servizio stesso. Con successivo decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sara' determinata la data di cessazione del servizio per il trasporto dei detenuti da parte dell'Arma dei carabinieri.

Testo in vigore dal 14 aprile 1984 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1984-04-12;67~art3 · fonte su Normattiva