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[1]Ferme le disposizioni del titolo II, capitolo 5° e 7° del Regio decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, il Ministero dell'aeronautica nel caso di deficienze o di danni arrecati all'Erario, accerta il debito dei responsabili. Qualora questi ultimi accettino di rifondere il danno, il Ministero puo' concedere il pagamento rateale del debito.
[2]Se, invece, i responsabili o taluni di essi non accettino di rifondere il danno come sopra accertato, la questione e' deferita alla Corte dei conti, salva sempre per l'Amministrazione la facolta' di assoggettare a ritenuta gli stipendi od altri emolumenti goduti dai responsabili, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 9 ottobre 2010
