Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 1947 al 9 ottobre 2010. 243 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Per gli appalti relativi al mantenimento ed alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio, alle spese generali, l'Amministrazione aeronautica formula capitolati d'oneri, che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti. Per i contratti che siano stipulati ad asta pubblica o a licitazione privata, in conformita' dei predetti capitolati d'oneri, non e' necessario sentire il parere del Consiglio di Stato e per quelli che siano stipulati a trattativa privata si applicano le norme del successivo comma.
tolto: Per gli appalti che non si riferiscono agli oggetti di cui al comma precedente, allorche' sia prescritto o ritenuto opportuno, l'Amministrazione aeronautica puo' egualmente formulare appositi capitolati d'oneri, che, previo parere del Consiglio di Stato, sono pure approvati con decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti; ma i contratti stipulati in base a tali ultimi capitolati debbono essere sottoposti all'esame del Consiglio di Stato, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, quando l'importo relativo ecceda i seguenti limiti:
tolto: lire 1.000.000, se da aggiudicarsi per asta pubblica;
tolto: lire 500.000, se da aggiudicarsi con licitazione privata;
tolto: lire 250.000; se da concludersi per trattativa privata;
tolto: salvo i maggiori limiti e le altre facolta' stabilite da leggi speciali.
tolto: Qualunque modificazione ai capitolati, di cui al presente articolo, deve sempre essere approvata con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti previo parere del Consiglio di Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1958~art2 · fonte del testo