Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1933 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio 1932-33, le variazioni derivanti dal disposto del precedente art. 6 e a stabilire con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per l'aeronautica, le norme per la sua applicazione.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 9 ottobre 2010
