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Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio 1932-33, le variazioni derivanti dal disposto del precedente art. 6 e a stabilire con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per l'aeronautica, le norme per la sua applicazione.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1958~art11 · fonte del testo