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[1]Nei casi di urgenza, l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 2 puo' essere iniziata, dietro autorizzazione del Ministero dell'aeronautica, prima che avvenga la registrazione alla Corte dei conti del relativo decreto di approvazione, limitatamente, pero', ad un quinto del loro importo, salvo i maggiori limiti e le altre facolta' stabilite da leggi speciali.

[2]La dichiarazione motivata d'urgenza e' comunicata alla Corte dei conti.

[3]In caso di mancata registrazione del contratto da parte della predetta Corte dei conti l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento delle provviste e dei lavori eseguiti nei limiti di cui sopra.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1958~art3 · fonte del testo