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Gli Enti provvedono, oltre che al pagamento delle spese indicate nell'art. 56 del R. decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, che detta norme sulla contabilita' generale dello Stato, a quello degli stipendi, indennita', paghe ed altro agli impiegati civili ed al personale operaio, previ ordini di accreditamento presso le Regie tesorerie, emessi dal Ministero sui rispettivi capitoli di bilancio.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 9 ottobre 2010
