L'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e' sostituito dal seguente: "I figli adottivi e gli affiliati possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi alla loro famiglia di origine. Ove questa non sia conosciuta, il beneficio puo' essere concesso anche per i titoli relativi alla famiglia dell'adottante o dell'affiliante, sempre che, in quest'ultimo caso, il rapporto di affiliazione sia intervenuto non oltre la data di compimento del 12° anno di eta'".

Testo vigente dal 29 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-03-19;104~artunico · fonte del testo