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I cittadini degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, in possesso dei requisiti richiesti ai cittadini italiani, possono svolgere le attivita' previste dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, relative alla raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani.

Testo in vigore dal 27 marzo 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;222~art2 · fonte del testo