[1]Accordo tra Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e d'irlanda nel Nord, Stati Uniti d'America e Italia relativo ai brevetti tedeschi.

[2]Il Governo della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, e degli Stati Uniti d'America da una parte e il Governo italiano dall'altra parte: considerando che il paragrafo 5 dell'art. 77 del Trattato di Pace con l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e' redatto come segue: "l'Italia si impegna a prendere ogni misura necessaria per facilitare il trasferimento dei beni germanici che si trovino in Italia, che venisse deciso da quelle Potenze occupanti la Germania che hanno il potere di disporre dei beni tedeschi trovantisi in Italia"; considerando che la ultima frase del paragrafo 2 del Memorandum di intesa fra i Governi della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America da una parte e il Governo italiano dall'altra parte nei riguardi dei beni tedeschi in Italia firmato a Washington il 14 agosto 1947, e' redatta come segue: "Misure relative a marchi di fabbrica e patenti di proprieta' tedesca saranno dilazionate in attesa di passi separati"; considerando, infine, che i Governi della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America sono firmatari dell'Accordo internazionale sui brevetti appartenenti a cittadini tedeschi firmato a Londra il 27 luglio 1946 e modificato dal Protocollo firmato a Londra il 17 luglio 1947; hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo I

[4]Il Governo italiano prendera' tutte le misure necessarie in vista di garantire che i brevetti in Italia che appartenevano a cittadini tedeschi siano accessibili ai cittadini di ogni Governo firmatario dell'Accordo sopra menzionato con le stesse condizioni, limitazioni e regolamentazioni di quelle precisate negli articoli da 1 a 7 incluso dell'Accordo stesso, cosi' come modificato dal Protocollo del 17 luglio 1947, a condizione che il predetto Governo riconosca ai cittadini italiani tutti i diritti e privilegi da esso accordati ai cittadini dei Governi firmatari dell'Accordo.

Testo vigente dal 11 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;192~accordo-arti · fonte del testo