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Qualunque sia l'entita' delle costruzioni e ricostruzioni, la scelta degli artisti per la esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo precedente sara' fatta dall'Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, con la partecipazione del progettista e di un rappresentante dei lavoratori delle Arti figurative, eletto dalle Associazioni sindacali esistenti nella rispettiva, zona e indicate dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio. Le Amministrazioni provvederanno all'assegnazione delle opere d'arte mediante concorso qualora il valore dell'opera d'arte da assegnare superi le 500.000 lire. Non meno della meta' dei componenti la, Commissione giudicatrice sara' cosi' formata:
- 1)da un rappresentante dell'Accademia di belle arti ove esista in luogo;
- 2)dai rappresentanti dei lavoratori delle Arti figurative eletti sia dalle Associazioni sindacali esistenti nella rispettiva, zona e indicate dall'Ispettorato del lavoro, competente per territorio, sia da altre Associazioni di artisti segnalate come particolarmente notevoli (alla competente Sovrintendenza alle gallerie. L'altra parte della Commissione giudicatrice sara' nominata dall'Amministrazione interessata, che indichera' fra tutti i componenti il presidente.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1949 al 16 aprile 1960
