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((La scelta degli artisti, per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo precedente, sara' fatta dalla Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, in concorso con il progettista della costruzione ed il soprintendente alle Gallerie, competente per territorio, o di un artista da questi designato. Qualora il valore complessivo delle opere d'arte da eseguirsi superi i due milioni di lire, le Amministrazioni provvederanno alla assegnazione mediante concorso a carattere nazionale. Dovra' in tal caso provvedersi alla costituzione di una Commissione giudicatrice composta:
1)di quattro rappresentanti dell'Amministrazione interessata, di cui almeno uno deve essere un artista o critico d'arte, tra i quali dovra' eleggersi il presidente della Commissione;
2)del soprintendente alle Gallerie competente per territorio e del progettista della costruzione;
3)di tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative)).
Testo in vigore dal 16 aprile 1960 al 1 novembre 1997
Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1949 al 16 aprile 1960. 135 parole tolte, 121 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Qualunque sia l'entita' delle costruzioni e ricostruzioni, laaggiunto: La scelta degli artistitolto: per la esecuzioneaggiunto: , per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo precedentetolto: sara' fatta dall'Amministrazioneaggiunto: , sara' fatta dalla Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa,tolto: con la partecipazione del progettista e di un rappresentante dei lavoratori delle Arti figurative, eletto dalle Associazioni sindacali esistenti nella rispettiva, zona e indicate dall'Ispettorato del lavoroaggiunto: in concorso con il progettista della costruzione ed il soprintendente alle Gallerie, competente per territoriotolto: . Le Amministrazioni provvederanno all'assegnazioneaggiunto: , o di un artista da questi designato. Qualora il valore complessivo delle opere d'artetolto: mediante concorso qualora il valore dell'opera d'arte da assegnare superi le 500.000 lire. Non meno della meta' dei componenti la, Commissione giudicatrice sara' cosi' formataaggiunto: da eseguirsi superi i due milioni di lire, le Amministrazioni provvederanno alla assegnazione mediante concorso a carattere nazionale. Dovra' in tal caso provvedersi alla costituzione di una Commissione giudicatrice composta:
1)tolto: da un rappresentante dell'Accademia di belle arti ove esista in luogoaggiunto: di quattro rappresentanti dell'Amministrazione interessata, di cui almeno uno deve essere un artista o critico d'arte, tra i quali dovra' eleggersi il presidente della Commissione;
2)tolto: dai rappresentanti dei lavoratori delle Arti figurative eletti sia dalle Associazioni sindacali esistenti nella rispettiva, zona e indicate dall'Ispettorato del lavoro,aggiunto: del soprintendente alle Gallerie competente per territoriotolto: , sia da altre Associazioni di artisti segnalate come particolarmente notevoli (alla competente Sovrintendenza alle gallerie. L'altra parte della Commissione giudicatrice sara' nominata dall'Amministrazione interessata, che indichera' fra tutti i componenti il presidenteaggiunto: e del progettista della costruzione;
aggiunto: 3) di tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.