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L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede, oltre a quanto disposto dagli articoli 31 e seguenti del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, anche ai servizi per la prestazione dei soccorsi di urgenza ed ai posti di salvataggio secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali e speciali.

Testo in vigore dal 10 settembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-06-16;756~art3 · fonte del testo