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Il recupero delle eventuali passivita' risultanti dal bilancio finale della Sezione speciale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori occupati nelle miniere di zolfo della Sicilia e dal bilancio finale del Fondo di invalidita' e vecchiaia per gli stessi lavoratori, sara' effettuato rispettivamente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante addizionale sui premi e contributi vigenti a carico degli esercenti le miniere di zolfo della Sicilia, con le modalita', nella misura e per la durata che saranno determinate, entro 5 anni dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio. Con le stesse modalita' sara' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale il recupero delle eventuali deficienze risultanti dal raffronto tra l'importo dei contributi riscossi ai sensi del regio decreto 27 marzo 1933, n. 299, e l'importo dei contributi accreditati individualmente ai lavoratori a norma dell'articolo 150 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

Testo in vigore dal 10 settembre 1951 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1951-06-16;756~art6 · fonte del testo