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I terreni che, in base al disposto dell'articolo precedente, perverranno, in proprieta' o in enfiteusi, all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, saranno assegnati ai contadini; a norma della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni, dando la preferenza ai lavoratori manuali della terra che ne abbiano il possesso. L'onere dell'affrancazione dei canoni enfiteutici sara' a carico dell'Ente predetto.

Testo in vigore dal 14 aprile 1953 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1953-03-25;211~art2 · fonte del testo