Del Comitato di cui all'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, per lo svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, sono chiamati a far parte anche il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il segretario generale del Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.) e il direttore generale dell'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.). Il presidente del Comitato, che assume la denominazione di Comitato I.M.I. - E.R.P., e' il Sottosegretario di Stato per il tesoro, al quale spetta di designare il segretario del Comitato stesso. In case di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato per il tesoro, le funzioni di presidente saranno esercitate dal direttore generale del Tesoro.

Testo vigente dal 20 dicembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-12-03;1425~art3 · fonte del testo