I componenti del Comitato possono farsi sostituire in caso di assenza o di impedimento. Per la validita' delle riunioni occorre la presenza di almeno quattro membri del Comitato e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati ad assistere esperti tecnici e finanziari. Delle riunioni viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Testo vigente dal 20 dicembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-12-03;1425~art4 · fonte del testo