Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno un biennio negli istituti e scuole d'arte con lo incarico di direttore, e che abbiano maturato almeno 7 anni di servizio scolastico complessivo, riportando qualifiche non inferiori a "distinto", sono ammessi a partecipare a un concorso per titoli ed esami, ad essi riservato, per l'assunzione nel ruolo dei direttori degli istituti e scuole predetti. Per i direttori incaricati ex combattenti, mutilati o invalidi di guerra, orfani o vedove di guerra e assimilati, e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo richiesto e' di anni cinque, di cui due di incarico di direzione.

Testo vigente dal 21 dicembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-12-01;1084~art1 · fonte del testo