Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere nelle Amministrazioni di cui all'art. 1, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato, salvo la dichiarazione di idoneita' di cui al primo capoverso dell'articolo precedente. Nello svolgimento degli esami orali per la interrogazione del candidato sordomuto la Commissione degli esami e' tenuta ad avvalersi di un esperto autorizzato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Testo vigente dal 15 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;308~art7 · fonte del testo