Articolo abrogato dalla l. 2 aprile 1968, n. 482.
Abrogato dal 1 luglio 1968
Articolo abrogato dalla l. 2 aprile 1968, n. 482.
Abrogato dal 1 luglio 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1958 al 1 luglio 1968. 77 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome e fatta eccezione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, gli Enti pubblici, comprese le Aziende di Stato e municipalizzate nonche' le aziende private, sono obbligati ad assumere, senza concorso, personale sordomuto nella carriera del personale ausiliario, nel limite non superiore all'uno per cento dei posti di organico:
tolto: a) della medesima carriera del personale ausiliario per le Amministrazioni dello Stato;
tolto: b) di tutto il personale per gli altri Enti, Amministrazioni ed Aziende.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 482
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-13;308~art1 · fonte del testo