I progetti concernenti lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nei metodi di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, con particolare riferimento all'incremento della produzione e del recupero degli stessi idrocarburi e al contenimento dell'impatto ambientale, per gli anni 1991, 1992 e 1993, possono essere ammessi in via prioritaria alle agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 16 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;9~art11 · fonte su Normattiva