Art. 18 — Agevolazioni finanziarie per il rinnovamento tecnologico nelle raffinerie e nei depositi di oli minerali)
Allo scopo di promuovere lo sviluppo di tecnologie, di processi e di prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante e a maggiore sicurezza ed efficienza energetica nel settore della lavorazione, trasformazione, raffinazione, vettoriamento e stoccaggio delle materie prime energetiche, possono essere concesse le agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine il CIPI, integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive. Il CIPI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ammissibilita' dei progetti di cui al comma 1 alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificati dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e dall'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonche' all'aumento di un quinto del contributo in conto capitale ai sensi del citato articolo 69, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Testo vigente dal 16 gennaio 1991
