Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilita' di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree piu' idonee ai fini della fattibilita' degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.1 D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia. 1 I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:

  • a)il bilancio energetico regionale o provinciale;
  • b)l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
  • c)la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
  • d)l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;
  • e)la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorita' relativo alla quantita' percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio energetico;
  • f)la formulazione di obiettivi secondo priorita' di intervento;
  • g)le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonche' per gli impianti idroelettrici. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati. 1 I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1992, n. 1), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente art. 5: - al primo comma " nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i bacini, ivi considerati, " d'intesa con " anziche' "sentito" l' ENEA"; - al secondo comma, " nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i loro piani " d'intesa con " anziche' "sentiti" gli enti locali e le loro aziende"; - al quarto comma, " nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all' esercizio dei poteri sostitutivi ivi disciplinati".

Testo vigente dal 5 gennaio 1992

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 483/1991

    Illegittimità dichiarata
    27 dicembre 1991

    L'impugnazione di più disposizioni di una medesima legge, proposta facendo riferimento indistintamente ad un gruppo di norme di uno Statuto speciale, va dichiarata inammissibile in quanto manca (o è assolutamente insufficiente) la specificazione delle singole questioni, che non risultano sollevate - come si sarebbe dovuto - ciascuna in relazione a specifici parametri di riferimento. (Inammissibilità del ricorso della Regione Valle d'Aosta per la parte concernente l'impugnazione degli artt. 2, comma primo, 4, commi primo, terzo e quinto, 5, commi primo, secondo, quarto e quinto, 8, 9, 10, 13, 17, 18 e 38, della L. 9 gennaio 1991, n. 10, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 dello Statuto speciale).

    Art. 5 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 18 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia · Art. 9 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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