Art. 5 — Piani regionali
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Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilita' di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree piu' idonee ai fini della fattibilita' degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
- a)il bilancio energetico regionale o provinciale;
- b)l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
- c)la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
- d)l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;
- e)la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorita' relativo alla quantita' percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio energetico;
- f)la formulazione di obiettivi secondo priorita' di intervento;
- g)le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonche' per gli impianti idroelettrici. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1991 al 5 gennaio 1992
