Ai fini del contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo e del referendum di indirizzo sul conferimento al Parlamento stesso di un mandato costituente, si applicano, per la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali nonche' per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, le norme del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, relative agli elettori residenti nel territorio dei Paesi membri della Comunita' europea.

Testo vigente dal 20 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-18;132~art1 · fonte su Normattiva